Detrazione del 36% e del 55% (L.214/2011, art.4).

Il bonus del 36% per il recupero edilizio diventa strutturale dal 1° gennaio 2012, e non più prorogato di anno in anno.

Il tetto di spesa resta fissato ad € 48.000 per unità immobiliare, e la detrazione va divisa in dieci rate annuali (non è più prevista però la possibilità di rateazione abbreviata per i contribuenti con oltre 75 anni).

L’unica novità degna di nota è che in caso di trasferimento di immobile su cui sono stati eseguiti lavori agevolati, si torna alla regola precedente a quella prevista dal D.L. n.138/2011, applicabile dagli atti stipulati dal 17 settembre u.s.: dal 1° gennaio 2012, in caso di vendita, la detrazione passa all’acquirente, ma le parti potranno pattuire, specificandolo in atto, che resti al venditore.

E’ stata prorogata al 31 dicembre 2012 anche la detrazione del 55% per la riqualificazione energetica degli edifici esistenti, senza sostanziali modifiche, tranne l’estensione del bonus alle spese per interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria. Dal 1° gennaio 2013 le spese per il risparmio energetico potranno beneficiare del 36% di detrazione.