Imposta municipale – IMU (L.214/2011, art.13).

L’istituzione dell’imposta municipale (IMU) è anticipate, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012.

L’IMU ha per presupposto il possesso di immobili, ivi comprese l’abitazione principale e le pertinenze della stessa. Per abitazione principale si intende l’immobile nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate.

La base imponibile dell’IMU è costituita dal valore catastale dell’immobile ottenuto applicando all’ammontare della rendita risultante in catasto al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutata del 5%, i seguenti moltiplicatori:

-) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10

-) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie C/3, C/4 e C/5

-) 80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5

-) 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D (escluso D/5); tale moltiplicatore è elevato a 65 dal 1° gennaio 2013

-) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1

Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare del reddito dominicale risultante in catasto al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivaluto del 25%, un moltiplicatore pari a 130. Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, il moltiplicatore è pari a 110.

            L’aliquota di base dell’imposta è pari allo 0,76%; i comuni possono modificare in aumento o in diminuzione tale aliquota fino a 0,3 punti percentuali.

L’aliquota è ridotta allo 0,4% per l’abitazione principale  e per le relative pertinenze. i comuni possono modificare in aumento o in diminuzione tale aliquota fino a 0,2 punti percentuali.

Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze, è prevista una detrazione di € 200 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; per gli anni 2012 e 2013 tale detrazione è maggiorata di € 50 (fino ad un massimo di € 400) per ciascun figlio di età pari o inferiore a 26 anni, dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale.